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Ordinanza — n. 39414/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and specific arguments regarding theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39414/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alfonso Ingenito inadmissible, ruling it manifestly unfounded and lacking specificity. Ingenito argued the lower court misinterpreted police notes regarding the bicycle's ownership and the aggravating circumstance of violence, but the court found his claims contradicted the evidence showing the bike was already damaged and he lacked keys. Consequently, the appeal was rejected, and Ingenito was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and aspecific, failing to confront the specific passages of the contested judgment or contradict the evidence adduced.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded aspecific argument theft charges procedural costs violation of law Cassazione ordinanza incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
art. 707 cod. pen
Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte di appello di Firenze ha riformato — dichiarando la prescrizione per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGENITO ALFONSO nato a NAPOLI il 31/01/1958 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 settembre 2019, la Corte di appello di Firenze ha riformato — dichiarando la prescrizione per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. — la condanna di Alfonso Ingenito alla pena ritenuta di giustizia per tentato furto aggravato di una bicicletta elettrica, parcheggiata in una rastrelliera.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità, assumendo che la Corte di appello avrebbe male interpretato il contenuto di alcune annotazioni di p.g., sia quanto al requisito dell'altruità della cosa che per ciò che attiene alla circostanza aggravante della violenza sulle cose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e aspecifico. In primo luogo, quello che pare essere denunziato come un travisamento della prova non lo è in quanto, dalla stessa annotazione dell'Il ottobre 2014 allegata al ricorso, si evince che la bicicletta asportata presentava entrambi i dadi della ruota posteriore svitati e il ferro di sostegno staccato, il che corrisponde a quanto scritto dalla Corte di appello e valorizzato come indicatore del fatto che, per prelevarla, era stata effettuata una manomissione e che il veicolo non apparteneva ad Ingenito. In secondo luogo il ricorso è aspecifico laddove non si è confrontato con il passaggio della sentenza impugnata che, a confortare l'idea che la bici fosse stata rubata, osservava che il ricorrente non era in possesso né della batteria, né della chiave della serratura del supporto di accensione.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il