Ordinanza — n. 39413/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 dicembre 2019, a Beka Endeladze è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata valutazione circa la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 dicembre 2019, a Beka Endeladze è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata valutazione circa la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENDELADZE BEKA nato il 07/07/1986 avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di BARI- I dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 dicembre 2019, a Beka Endeladze è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n.
2) cod. pen. (contestato in concorso con altro soggetto).
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata valutazione circa la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non può essere, invece, proposto ricorso per difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il Pr