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Ordinanza — n. 39412/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-appealable grounds under the plea-bargain settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39412/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds except those regarding sentencing after agreeing to a plea-bargain settlement in the appellate court. The appellant argued for a lack of reasoning regarding acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that no duty of motivation exists for the acquittal decision in such settlements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In appeals based on a settlement under Art. 599-bis, the appellant waives all grounds except those explicitly retained; therefore, the Court of Cassation cannot examine issues of liability or acquittal that were implicitly waived, and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds plea bargain settlement appellate procedure duty of motivation acquittal decision procedural costs attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza pronunziata a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Torino ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a Ekon Muhaj per vari furti aggravati e per una ricettazione.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 cod. proc. pen
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018
(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep.
Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003
245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAJ ELTON nato a FIER( ALBANIA) il 05/02/1982 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOjdato avviso alIépuffq udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunziata a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Torino ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a Ekon Muhaj per vari furti aggravati e per una ricettazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Fatta questa premessa — ed in disparte la marcata genericità del motivo di ricorso, che condurrebbe comunque quest'ultimo all'inammissibilità — ne consegue che all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere e