Ordinanza — n. 39411/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del primo ottobre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, solo in punto di trattamento sanzionatorio, la condanna di Ilaria Emanuela Ranieri per furto pluriaggravato di energia elettrica. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento della prevenuta per difetto di querela, data la privatizzazione del servizio di erogazione di energia elettrica e tenuto conto dell'accertata tenuità del prelievo eseguito, con conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 626 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso invoca il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 626 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 39411/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento della prevenuta per difetto di querela, data la privatizzazione del servizio di erogazione di energia elettrica e tenuto conto dell'accertata tenuità del prelievo eseguito, con conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 626 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso invoca il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI ILARIA EMANUELA nato a CATANZARO il 22/04/1984 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del primo ottobre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, solo in punto di trattamento sanzionatorio, la condanna di Ilaria Emanuela Ranieri per furto pluriaggravato di energia elettrica.
2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento della prevenuta per difetto di querela, data la privatizzazione del servizio di erogazione di energia elettrica e tenuto conto dell'accertata tenuità del prelievo eseguito, con conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 626 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso invoca il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto ignora del tutto la circostanza ben chiarita dalla Corte territoriale in risposta all'analogo motivo di appello — che la procedibilità di ufficio del furto prescinde dalla natura pubblica o privata della persona offesa, sussistendo ben due delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.; quanto al riferimento all'art. 626 cod. pen., del pari la doglianza che si legge nel ricorso appare sorda alle argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva correttamente rilevato che la procedibilità a querela ivi prevista è esclusa nel caso di cui all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, data la pena edittale prevista per il reato riconosciuto in sentenza, che preclude tale esito definitorio.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore I