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Ordinanza — n. 39410/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being too specific and lacking correlation with lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39410/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed the second-instance acquittal of two men for defamation against a magistrate, arguing the published news lacked truth. The court found the appeal inadmissible because it failed to specifically address the lower court's reasoning regarding the faithful reproduction of investigative sources. Consequently, the appeal was declared inadmissible for lacking the necessary correlation with the grounds of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they are too specific or lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement correlation with reasons defamation case procurator general denuncia mendace perseguimento penale per diffamazione segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: CORDOVA CLAUDIO nato a PALMI il 10/02/1986 GIACOIA EMANUELE nato a GRASSANO il 04/03/1929 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte di appello dì Catanzaro ha confermato l'assoluzione di Claudio Cordova e Emanuele Gíacoia per diffamazione a mezzo stampa ai danni del magistrato Francesco Mollace, commessa mediante la pubblicazione di un articolo sul giornale "il Quotidiano di Calabria", dal titolo «un indagato, ai domiciliari, definisce il sostituto procuratore generale un "carissimo amico". Crocè tira in ballo Mollace. Il nome del magistrato di Reggio finisce nelle carte dell'inchiesta Assenzio».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che lamenta violazione di legge quanto al giudizio circa la verità della notizia pubblicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, laddove la Corte territoriale ha confermato il verdetto liberatorio di primo grado reputando la notizia una fedele riproduzione di quanto risultante dalle fonti informative emergenti dalle indagini, analiticamente indicate, che evidenziavano come il nome di Francesco Mollace fosse stato menzionato in un'intercettazione in cui era coinvolto un indagato, che lo aveva definito un suo "carissimo amico". Di fronte a queste osservazioni, il ricorso del Procuratore generale appare aspecifico nella misura in cui non contrasta le argomentazioni della Corte territoriale e fa riferimento ad una lettura complessiva dell'articolo, senza però chiarire dove essa avrebbe dovuto condurre, tanto più che il riferimento che si evince dal capo di imputazione è solo quello relativo al titolo.

Tanto premesso, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il Pr