Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing severity under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Riviera and Lagaren inadmissible for failing to provide specific critical analysis of the lower court's sentencing decision. Although the appellate court mitigated the penalty, the appellants merely complained about the severity without addressing the court's reasoning regarding the gravity of the assault. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are merely generic complaints about sentencing severity without offering a specific critical analysis correlated to the reasons given in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIVIERA LUIGI ROBERTO nato a GATTINARA il 27/08/1965 LAGAREN GIOVANNI nato a IVREA il 05/02/1985 avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 aprile 2019, la Corte di appello di Torino — per quanto di interesse in questa sede — ha riformato in punto di pena la condanna di Luigi Roberto Riviera e Giovanni Lagaren per lesioni personali, mitigando la pena ed applicando le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti, per giungere ad una pena di un anno e otto mesi di reclusione.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto marcatamente generici, limitandosi a paventare l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, ma senza svolgere alcuna specifica considerazione critica nei confronti della sentenza impugnata, che — pur mitigando il trattamento sanzionatorio ed applicando le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti — ha comunque rimarcato la gravità dell'aggressione alla persona offesa, siccome immotivata e foriera di danni permanenti ed invalidanti. In questo modo, i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen. e alla giurisprudenza di questa Corte; a quest'ultimo riguardo, va infatti ricordato che Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il