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Ordinanza — n. 39408/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic regarding legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39408/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the legal qualification of the facts was entirely generic. The appellant argued for a different legal characterization of the theft, but the Court held that such appeals are limited to manifest errors under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on alleged errors in legal qualification are inadmissible unless they constitute a manifest error, excluding mere disagreements on legal interpretation or evaluative aspects not evident from the contested text.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification error manifest error standard generic appeal grounds Code of Criminal Procedure furto aggravato principio della doppia incriminazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità è tanto più evidente laddove, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni lama'
279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni lama', Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOLACHE GHEORGHE nato il 19/03/1972 avverso la sentenza del 30/10/2019 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle pj• udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 30 ottobre 2019 del Giudice monocratico del Tribunale di Torino, a Gheorghe Manolache è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di furto pluriaggravato.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico quanto al propugnato errore nella qualificazione giuridica del fatto. L'inammissibilità è tanto più evidente laddove, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni lama', Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore I