Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to improper ground of lack of dismissal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the plea bargain sentence based on a lack of statutory dismissal reasons. The appellant argued that the lower court failed to evaluate the applicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not permitted grounds for cassation against plea bargain sentences under Article 448, which strictly limits admissible grounds to specific legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the absence of dismissal conditions under Art. 129, as only specific grounds like legal qualification errors are permitted.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA SALVATORE COSIMO nato a CERIGNOLA il 17/09/1977 avverso la sentenza del 17/10/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATOrdato avviso alle arti» udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; I
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 17 ottobre 2019, a Salvatore Cosimo Sforza è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando: - con un primo motivo, violazione di legge per la mancata valutazione circa la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con un secondo motivo, vizio di motivazione quanto a quest'ultimo aspetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non può essere, invece, proposto ricorso per difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiannento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il