Ordinanza — n. 39405/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANZALOTTA MICHELE nato a CERIGNOLA il 27/09/1968 NICOSIA FRANCESCO nato a CARMAGNOLA il 14/06/1979 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi congiunti comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANZALOTTA MICHELE nato a CERIGNOLA il 27/09/1968 NICOSIA FRANCESCO nato a CARMAGNOLA il 14/06/1979 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
MICHELE ANZALOTTA e FRANCESCO NICOSIA ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la loro condanna in ordine al delitto di concorso in tentata rapina aggravata loro ascritto alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge, il primo quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle circostanze aggravanti concorrenti, il secondo quanto all'affermazione di responsabilità. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.
I ricorsi degli imputati sono integralmente inammissibili perché proposti per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità del Nicosia, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente indicati a f. 8, ed ai fini della statuizione contestata dall'Anzalotta, l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, i numerosi gravi e specifici precedenti penali e la commissione del reato in un periodo di affidamento ai servizi sociali per altro, a riprova di irrefrenabile propensione alla commissione di delitti contro il patrimonio, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione agli imputati di pene estremamente miti, perché ben lontane dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossime a quelli minimi.
La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi congiunti comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Cons gliere estensore iDEPOSITATA IN GA7,:r'Ll_LERIA Il Presid é Sergi