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Ordinanza — n. 39402/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39402/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39402/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

- che gli imputati SEPRANO MARGHERITA, MIGNOGNA CATALDO, MIGNOGNA GIACOMO, SEPRANO EGIDIA e LAPENNA ALDO ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione (i primi tre) per mancata valutazione da parte del GUP della "rispondenza dei motivi di impugnazione ai dettami degli articoli 581 e seguenti c.p.p." (ma la sentenza impugnata era una sentenza di primo grado, e non si capisce a quali motivi d'impugnazione l'avv.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione (i primi tre) per mancata valutazione da parte del GUP della "rispondenza dei motivi di impugnazione ai dettami degli articoli 581 e seguenti c.p.p." (ma la sentenza impugnata era una sentenza di primo grado, e non si capisce a quali motivi d'impugnazione l'avv.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo mancata attuazione degli accordi illeciti spese di esecuzione adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEPRANO MARGHERITA nato a TARANTO il 28/04/1948 LAPENNA ALDO nato a TARANTO il 18/06/1943 MIGNOGNA CATALDO nato a TARANTO il 25/06/1970 MIGNOGNA GIACOMO nato a TARANTO il 12/12/1967 SEPRANO EGIDIA nato a TARANTO il 22/12/1958 avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che gli imputati SEPRANO MARGHERITA, MIGNOGNA CATALDO, MIGNOGNA GIACOMO, SEPRANO EGIDIA e LAPENNA ALDO ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione (i primi tre) per mancata valutazione da parte del GUP della "rispondenza dei motivi di impugnazione ai dettami degli articoli 581 e seguenti c.p.p." (ma la sentenza impugnata era una sentenza di primo grado, e non si capisce a quali motivi d'impugnazione l'avv.

Nicola Cervellera alluda: non è possibile esimersi dal rilevare che la doglianza trascura troppo macroscopicamente di confrontarsi con gli atti, andando ben oltre quanto dovrebbe essere consentito), gli ultimi due quanto al mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Co sigliere estensore Il Pr sidente Sergi Beltrani Luci o Imperiali 'DEPO