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Ordinanza — n. 39401/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39401/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39401/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARDUMO CLAUDIO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 25/12/1982 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdatiravvise-a-14g-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; - che l'imputato CLAUDIO GARDUMO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata estorsione ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed all'eccessività della pena; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39401/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata estorsione ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed all'eccessività della pena; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale procedura di rivendicazione nel pignoramento tentata estorsione censura formulata in modo carente modalità di calcolo dell'ammenda permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARDUMO CLAUDIO nato a PESCHIERA DEL GARDA il 25/12/1982 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdatiravvise-a-14g-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato CLAUDIO GARDUMO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata estorsione ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed all'eccessività della pena; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 10/09/2021 Il Consig iere estensore Il Preslente Sergio B Itrabi Lucia mperiali DEPOSíTATA IN