Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to prior waiver of generic mitigating circumstances in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The defendants argued for acquittal or generic mitigating circumstances, but had previously waived these rights in their plea agreement at the appellate level. The court ruled that such waivers create preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal stage, rendering the new requests legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Waivers of rights regarding mitigating circumstances made in a plea agreement at the second instance create preclusive effects that render subsequent appeals on those same issues inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIMMITO FABIO nato a CERIGNOLA il 14/03/1979 CURCI GERARDO nato a CERIGNOLA il 01/05/1973 MERRA SANTE nato a CERIGNOLA il 09/04/1992 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdet-e-~4s9--eille-pe-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che gli imputati DIMMITO FABIO, CURCI GERARDO e MERRA SANTE hanno proposto, con l'ausilio di difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione, ricorsi contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando il primo ed il terzo il mancato proscioglimento, in secondo il diniego delle circostanze attenuanti generiche; - che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il Pre,( ente Sergio B Lucia periali D