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Ordinanza — n. 39399/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding aggravating circumstances and complaint ritual.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39399/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Visconti's appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the appellate court's confirmation of fraud convictions, specifically contesting an aggravating circumstance and the timing of the complaint, but failed to reference the specific reasoning in the lower judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was formally defective and could not address substantive issues like prescription or the validity of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; The appeal must contain specific grounds referencing the motivation of the challenged judgment; generic complaints without such references render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds aggravating circumstances ritual of complaint Cassazione Roma procedural defect costs and fine risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
ALFREDO VISCONTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di truffa e falso ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 129 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 129 c.p
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000
129 c.p.p.» (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep.
Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005
217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008
231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv.
Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015
239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI ALFREDO nato a BARI il 14/07/1947 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ALFREDO VISCONTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di truffa e falso ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. ed alla ritualità della querela. All'odierna udienza camerate, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 1 s., ovvero l'oggettiva rilevanza del danno (pari a circa 36.000 euro), soffermandosi anche ad indicare dettagliatamente le ragioni per le quali la querela sarebbe comunque rituale e tempestiva (f. 2).

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D.

L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il ConsiriJliere estensore Il Presidente Sergio B (traini Luci Imperia