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Ordinanza — n. 39398/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and orders fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39398/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appellant's appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant complained about the denial of generic mitigating circumstances without referencing specific passages in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a €3,000 fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; An appeal lacking specific references to the reasoning of the contested judgment is inadmissible as it fails to demonstrate the necessity of a re-examination of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds generic mitigating circumstances procedural fault fine court costs order sentencing review Cassazione ordinanza risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO TOMMASO MARIA nato a PALERMO il 11/11/1980 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

TOMMASO MARIA BERTOLINO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al delitto di rapina ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha valorizzato, oltre all'apprezzabile gravità dei fatti accertati, i precedenti penali dell'imputato, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consiglier estensore Il Presi. -nte Sergio Beltijani Lucia eriali iDEPOSITATA IN C