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Ordinanza — n. 39396/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39396/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39396/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROBERTO nato a PALERMO il 14/02/1975 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ROBERTO ESPOSITO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di tentata estorsione ed altro, riducendo la pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze meramente assertive, assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; peraltro, la Corte di appello ha correttamente valorizzato, ai fini delle contestate affermazioni di responsabilità, gli elementi puntualmente indicati a f. 2 s., ed, in particolare, la richiesta di denaro per restituire alla p.o. le chiavi de quibus, e la mancanza di prova che esse fossero esposte a vigilanza continua (quanto all'integrazione della contestata aggravante dei reati di furto).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39396/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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tentata estorsione licenziamento per furto furto di lieve entità confisca dei proventi di reato reati contro il patrimonio cosa rubata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROBERTO nato a PALERMO il 14/02/1975 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ROBERTO ESPOSITO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di tentata estorsione ed altro, riducendo la pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze meramente assertive, assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; peraltro, la Corte di appello ha correttamente valorizzato, ai fini delle contestate affermazioni di responsabilità, gli elementi puntualmente indicati a f. 2 s., ed, in particolare, la richiesta di denaro per restituire alla p.o. le chiavi de quibus, e la mancanza di prova che esse fossero esposte a vigilanza continua (quanto all'integrazione della contestata aggravante dei reati di furto).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consig ere estensore Il Pr-y ente Sergio B !treni Luci. o Imperiali Ar s DEPOSITAT