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Ordinanza — n. 39395/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific motivation references under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ifada Elvis inadmissible for failing to meet statutory specificity requirements. The appellant challenged a reduced sentence for attempted robbery but did not reference specific passages in the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal was entirely devoid of necessary motivation references, rendering it procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, and Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific references to the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation specificity requirement criminal procedure code procedural defect eccezione di illegalità infrazione privilegiata impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFADA ELVIS nato il 10/06/1995 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

IFADA ELVIS ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di tentata rapina ed altro ascrittigli, riducendo la pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'entità della pena, all'esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti ed al diniego della sospensione condizionale della pena. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ha letto le conclusioni dell'imputato (pervenute il 03/09/2021) ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, a fondamento delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 1 s. (valorizzando nel complesso la gravità dei fatti e la gratuità della violenza posta in essere in danno dell'agente Galipò, in assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza: i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione all'imputato di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi; valorizzando, inoltre, a fondamento del negativo giudizio di prognosi sulle future condotte dell'imputato "la modalità del fatto e la scarsa caapcità di contenimento della sua indole criminale"), che il ricorrente mostra di non considerare.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, 10/09/2021 D E p Il Consi liere estensore IN Ci, Il Pre