Italian court dismisses appeal for lack of specificity and orders fine for frivolous procedural misconduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Carrara inadmissible due to a complete lack of specificity regarding the contested sentencing. The court found the appellant's arguments failed to reference specific passages in the lower court's reasoning concerning the violent conduct that constituted robbery. Consequently, the court ruled that the appeal was frivolous and ordered the appellant to pay court costs and a €3,000 fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific references to the reasoning of the contested judgment is inadmissible, and the appellant may be fined for the resulting procedural delay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRARA LORENZO nato a FERRARA il 04/07/1968 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
LORENZO CARRARA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al delitto di rapina ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che integrerebbe gli estremi del furto. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile.
Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità ed in particolare della qualificazione giuridica dei fatti accertati, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la condotta violenta tenuta dall'imputato (dando uno spintone alla p.o.).
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Con igliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Lucia o '- seriali bEPOSITATA