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Ordinanza — n. 39389/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39389/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39389/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità ed in particolare della qualificazione giuridica dei fatti accertati, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo l'azione diretta ad impossessarsi della cosa che aveva tentato di sottrarre. Il secondo motivo (logicamente incompatibile con il primo) non è consentito perché dedotto per la prima volta in ricorso (non avendovi fatto cenno la Corte di appello all'atto del riepilogo dei motivi di gravame, che il ricorrente non contesta).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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tentata lesione personale semplice furto di lieve entità abbandono per lesioni personali azione civile rapina reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAJMI WAJDI nato il 07/05/1994 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; N.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

LAJMI WAJDI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di tentata rapina e lesioni aggravate ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che integrerebbe gli estremi del furto, ed al mancato assorbimento delle lesioni. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f.

1) che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità ed in particolare della qualificazione giuridica dei fatti accertati, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo l'azione diretta ad impossessarsi della cosa che aveva tentato di sottrarre. Il secondo motivo (logicamente incompatibile con il primo) non è consentito perché dedotto per la prima volta in ricorso (non avendovi fatto cenno la Corte di appello all'atto del riepilogo dei motivi di gravame, che il ricorrente non contesta).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Con igliere estensore DE0POSITATAI Il Presidente ' Se