Ordinanza — n. 39388/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATTI FABIO nato a CAPOTERRA il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; FABIO TATTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di estorsione ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, la gravità del reato, comunque espressivo - nonostante il tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo reato - della elevata propensione a commettere reati contro il patrimonio (in ordine ai quali l'imputato vanta numerosi e gravi precedenti).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATTI FABIO nato a CAPOTERRA il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
FABIO TATTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di estorsione ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, la gravità del reato, comunque espressivo - nonostante il tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo reato - della elevata propensione a commettere reati contro il patrimonio (in ordine ai quali l'imputato vanta numerosi e gravi precedenti).
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Con igliere estensore Il Pres nte Sergio Beltrani Luci mberiali D