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Ordinanza — n. 39388/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39388/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39388/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATTI FABIO nato a CAPOTERRA il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; FABIO TATTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di estorsione ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, la gravità del reato, comunque espressivo - nonostante il tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo reato - della elevata propensione a commettere reati contro il patrimonio (in ordine ai quali l'imputato vanta numerosi e gravi precedenti).

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riscossione di pene pecuniarie pena massima reati penali gravi aggravamento della pena confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
FABIO TATTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di estorsione ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATTI FABIO nato a CAPOTERRA il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

FABIO TATTI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di estorsione ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, la gravità del reato, comunque espressivo - nonostante il tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo reato - della elevata propensione a commettere reati contro il patrimonio (in ordine ai quali l'imputato vanta numerosi e gravi precedenti).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Con igliere estensore Il Pres nte Sergio Beltrani Luci mberiali D