Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation complaints under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Quaglieri's appeal against his conviction for robbery inadmissible. The appellant argued the lower court failed to qualify the facts as attempted theft, but the court found his complaints lacked the required specificity regarding the sentence's motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Appeals must contain specific references to the motivation of the contested judgment; generic complaints without such references render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUAGLIERINI LUIGI nato a ROMA il 27/06/1963 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
LUIGI QUAGLIERINI ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al delitto di rapina ascrittogli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che integrerebbe gli estremi del furto tentato. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f.
1) che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità ed in particolare della qualificazione giuridica dei fatti accertati, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la minaccia rivolta all'indirizzo del direttore del supermercato (che si era avveduto della sottrazione di quanto contestato) per indurlo a non intervenire. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, 10/09/2021 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio Bel ran