Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding Article 131-bis and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dziri Skander inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant complained about the confirmation of his conviction for property damage and the denial of non-punishment under Article 131-bis, but failed to cite specific passages in the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal was frivolous because it did not reference the motivation of the appealed judgment, leading to a total dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, as it must reference the motivation of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZIRI SKANDER nato il 11/11/1987 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
DZIRI SKANDER ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di danneggiamento alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego della relativa causa di non punibilità. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato la gravità del reato ed il fatto che l'imputato è recidivo.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consiglie e estensore Il Pres ente Sergio Belt ani n Luci Imperiali D