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Ordinanza — n. 39385/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39385/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39385/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEM ECO ANTONIA nata,a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; $ ANTONIA DEMECO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato continuato di cui all'art. 642 cod. pen., riducendo la pena] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen., riducendo la pena] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione inadempimento dell'assicuratore contenzioso dell'assicurazione invalidità doppia assicurazione azione diretta contro l'assicuratore reticenza assicurativa

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
ANTONIA DEMECO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato continuato di cui all'art. 642 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEM ECO ANTONIA nata,a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; $

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ANTONIA DEMECO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato continuato di cui all'art. 642 cod. pen., riducendo la pena] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 4 s. Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, la malizia palesata, i precedenti penali, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente; la Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 .g5i73 - s Il Consigliere estensore I TA 'z"A IN CAN ELLERIA Il Presidente