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Ordinanza — n. 39383/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39383/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ignazio La Mendola completely inadmissible. The appellant challenged a conviction for attempted extortion, arguing errors in the assessment of police statements and a failure to declare prescription. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specific references to the lower court's reasoning and that the defendant was a repeat offender within five years.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity regarding the grounds of complaint and if the appellant is a recidivist, warranting the payment of court costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity complaint recidivism within five years court costs and fine attempted extortion conviction recidiva ricorso per inadempienza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MENDOLA IGNAZIO nato a AGRIGENTO il 24/08/1978 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

IGNAZIO LA MENDOLA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per i reati tentata estorsione continuata ed altro alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per errata valutazione delle dichiarazioni della p.o.) ed alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati, gli elementi dettagliatamente indicati a f. 3 ss., ed in particolare le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dagli SMS mostrati in sede di denuncia e da ulteriori dichiarazioni testimoniali.

L'ulteriore motivo è manifestamente infondato, non considerando che l'imputato è recidivo reiterato infraquinquennale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il Presidente -- Sergio eltrani DEPO