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Ordinanza — n. 39382/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39382/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39382/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIARA GILDA nat•aLa ACERRA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; GILDA DE CHIARA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto ai plurimi profili indicati a f. 3 ss. del ricorso. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riportare testualmente l'atto di appello (f. 3 ss. del ricorso) e dolendosi del suo mancato accoglimento, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto (valorizzando gli elementi dettagliatamente indicati a f. 5 ss.).

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
GILDA DE CHIARA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIARA GILDA nat•aLa ACERRA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

GILDA DE CHIARA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto ai plurimi profili indicati a f. 3 ss. del ricorso. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riportare testualmente l'atto di appello (f. 3 ss. del ricorso) e dolendosi del suo mancato accoglimento, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto (valorizzando gli elementi dettagliatamente indicati a f. 5 ss.).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il