Ordinanza — n. 39382/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIARA GILDA nat•aLa ACERRA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; GILDA DE CHIARA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto ai plurimi profili indicati a f. 3 ss. del ricorso. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riportare testualmente l'atto di appello (f. 3 ss. del ricorso) e dolendosi del suo mancato accoglimento, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto (valorizzando gli elementi dettagliatamente indicati a f. 5 ss.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIARA GILDA nat•aLa ACERRA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
GILDA DE CHIARA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sentenza del Tribunale che la aveva condannata per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto ai plurimi profili indicati a f. 3 ss. del ricorso. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riportare testualmente l'atto di appello (f. 3 ss. del ricorso) e dolendosi del suo mancato accoglimento, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto (valorizzando gli elementi dettagliatamente indicati a f. 5 ss.).
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il