Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39380/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39380/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Roberto Montanaro's appeal against his conviction for receipt inadmissible due to a complete lack of specific grounds in the complaint. The appellant argued for mitigating circumstances under specific penal articles, but the court found his grievances did not reference the actual reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to formulate specific grievances regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing motivation violation procedural penalty court costs award ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648, secondo comma, cod. pen.
ROBERTO MONTANARO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione ascrittagli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
ROBERTO MONTANARO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione ascrittagli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO ROBERTO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 02/01/1966 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ROBERTO MONTANARO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione ascrittagli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. (per il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62-bis cod. pen). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 3), che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato l'apprezzabile gravità dei reiterati fatti accertati, commessi con modalità che palesano elevata capacità criminale (attesa la complessità dell'operazione) ed i numerosissimi precedenti specifici dell'imputato; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consigl ere estensore Il Pre)nte Sergio Be trani 'DEP() STATA í Lucidi- 'm-Imperiali