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Ordinanza — n. 39379/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding intent in theft-related money laundering charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39379/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Galazzo's appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds regarding the missing intent element. The appellant argued for a violation of Article 648 of the Penal Code, claiming insufficient proof of dolo, while the lower court had correctly assessed the illicit origin of the bank draft. The court ruled that receiving funds outside official channels is sufficient to infer eventual intent, rendering the appeal's general complaints legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds regarding the motivation of the contested judgment, as general complaints without reference to the specific reasoning fail to meet statutory requirements for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds theft intent requirement bank draft illicit origin eventual intent standard procedural dismissal Cassa delle Ammende istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
ROBERTO GALAZZO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Cass. pen., Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007
Cass. pen., Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAZZO ROBERTO nato a MILANO il 30/08/1966 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ROBERTO GALAZZO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. (per carenza del dolo). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 3), che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la disponibilità, motivatamente ritenuta accertata, da parte dell'imputato, dell'assegno di provenienza furtiva in oggetto e l'assenza di valide giustificazioni in ordine all'acquisizione di essa.

In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'annessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914): e, nel caso di specie, la ricezione di un assegno bancario fuori dai canali ufficiali di circolazione è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale:

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324) di ricettazione. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così decip in Roma, 10/09/2021 Il Consigl ere estensore Il Presj4ente Sergio Be trani Luc.