Ordinanza — n. 39376/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANA LEONARDO nato a BARLETTA il 01/12/1977 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; LEONARDO RANA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per i reati di ricettazione ed altro alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione per omessa citazione per il giudizio di appello ed erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANA LEONARDO nato a BARLETTA il 01/12/1977 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
LEONARDO RANA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per i reati di ricettazione ed altro alla pena ritenuta di giustizia] lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione per omessa citazione per il giudizio di appello ed erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile. Il secondo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 3), che ha correttamente chiarito le ragioni della ritenuta carenza di specificità, sotto tutti i profili, dell'appello, per tale ragione inammissibile. Il primo motivo è, ad un tempo, manifestamente infondato, non consentito e presentato in carenza d'interesse.
Il vizio dedotto riguarda la citazione per l'udienza 25/09/2020, nella quale il difensore presente nulla eccepì e non si tenne alcuna attività di rilievo, venendo disposto rinvio all'udienza 12/11/2020 "presenti edotti", difesa anche per l'imputato non presente; all'udienza 12/11/2020 il difensore presente nulla eccepì. Ciò premesso, la doglianza è: - manifestamente infondata, perché all'udienza 25/09/2020 non si tenne alcuna attività di rilievo e l'imputato fu citato per l'udienza 12/11/2020 con avviso al difensore che lo rappresentava ex lege; - non consentita, perché i vizi in ipotesi sussistenti nelle citazioni dell'imputato per le udienze 25/09/2020 e 12/11/2020 non rendevano le predette citazioni radicalmente inesistenti, ed avrebbero quindi dovuto essere tempestivamente eccepiti dal difensore, al contrario sempre presente in udienza e sempre silente;- presentata in carenza d'interesse, perché la Corte di appello avrebbe pur sempre potuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello (con ordinanza), senza previa instaurazione del contraddittorio.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il prespente Sergio