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Ordinanza — n. 39373/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation and awards fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Valenza Nunzio Roberto inadmissible due to a complete lack of specific grounds regarding the sentence's motivation. The defendant argued against the affirmation of liability for theft, but the court noted his complaints were generic and failed to reference the specific reasoning found on page 4 of the judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was frivolous, leading to a total dismissal and a monetary fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Appeals must contain specific grounds referencing the motivation of the contested judgment; generic complaints devoid of specific references to the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds violation of motivation criminal procedure code procedural fine affirmation of liability theft conviction prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZA NUNZIO ROBERTO nato a PALERMO il 30/11/1939 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

NUNZIO ROBERTO VALENZA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in ordine al delitto di appropriazione indebita ascrittogli, riducendo la pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità (per carenza di dolo). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 4 s., che il ricorrente mostra di non considerare (l'imputato non vantava alcun credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della p.o.

Finiti, e non era stato riconosciuto alcun suo credito ulteriore verso gli altri soggetti coinvolti nella vicenda). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Con igliere estensore Il Presidente Sergicj Beltr,ani