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Ordinanza — n. 39369/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific motivation complaints under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Mauro Dezio's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for aggravated robbery inadmissible. The appellant failed to cite specific grounds regarding the court's reasoning or aggravating circumstances as required by law. Consequently, the court ordered Dezio to pay legal fees and a €3,000 fine for the frivolous nature of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Appeals must contain specific references to the contested reasoning; generic complaints lacking motivation analysis are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific motivation aggravating circumstances review procedural defect appeal legal fees and fine aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEZIO MAURO nato a VITTORIA il 14/12/1969 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

MAURO DEZIO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di rapina aggravata ed altro ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità ed alle circostanze aggravanti del reato. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 3 s. (con puntuale ricostruzione delle condotte del ricorrente, anche quanto all'integrazione della contestata circostanza aggravante), che il ricorrente mostra di non considerare.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il Presi- ente Sergio eltrani ré)—ETA1 Luci Imperi