Ordinanza — n. 39367/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASELLA PASQUALINO nato a CANICATTI il 28/10/1986 SPALLINO ROSALIA nata CANICATTI' il 08/12/1987 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: PASQUALINO CASELLA e ROSALIA SPALLINO ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la loro condanna in ordine al delitto di concorso in tentata truffa loro ascritto alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al conclusivo trattamento sanzionatorio (che si assume essere troppo severo). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASELLA PASQUALINO nato a CANICATTI il 28/10/1986 SPALLINO ROSALIA nata CANICATTI' il 08/12/1987 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
PASQUALINO CASELLA e ROSALIA SPALLINO ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la loro condanna in ordine al delitto di concorso in tentata truffa loro ascritto alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al conclusivo trattamento sanzionatorio (che si assume essere troppo severo). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.
I ricorsi congiunti degli imputati sono integralmente inammissibili perché proposti per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), le dichiarazioni della vittima, motivatamente ritenute attendibili (peraltro, gli imputati nello stesso periodo erano stati denunciati anche da altre persone per condotte analoghe a quella in contestazione); ha, inoltre, escluso la configurabilità dell'invocata causa di non punibilità valorizzando la pericolosità/gravità della condotta degli imputati e la sua accertata reiterazione anche in danno di terzi.
Anche l'ultimo motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, la malizia palesata oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione agli imputati di pene estremamente miti, perché ben lontane dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossime a quelli minimi.
La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi congiunti comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 2,
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il Prelente Sergio B Itrasni Luciàne--/fr