Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and infoundedness regarding aggravated circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniil Betekhtin inadmissible due to a lack of specific references to the lower court's reasoning regarding aggravated circumstances. The appellant argued that certain aggravating factors were not properly contested, but the court found the complaint devoid of necessary detail under procedural codes. Consequently, the court ruled that the appeal was both formally defective and substantively unfounded, leading to a total dismissal and financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific references to the reasoning of the contested judgment and is manifestly unfounded, resulting in the appellant's liability for procedural costs and a pecuniary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETEKHTIN DANIIL nato il 14/09/1990 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
DANIIL BETEKHTIN ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di truffa e falso ascrittigli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione dell'art. 61, primo comma, nn. 2 ed 11, cod. pen. (le rispettive circostanze aggravanti non sarebbero correttamente contestate) ed erroneità della sua condanna al pagamento delle spese processuali. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo (il primo) del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 1), che ha correttamente chiarito l'assoluta ritualità della contestazione delle indicate circostanze aggravanti (puntualmente descritte dai capi d'imputazione); la residua doglianza è manifestamente infondata, poiché l'intervenuta correzione di un errore materiale non fa venir meno la soccombenza dell'appellante, cui consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali del grado.
Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione di reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D.
L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione ] 2 pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il Pre Idente Sergio eltrani. L