Ordinanza — n. 39248/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO DANIELE nato a TORINO il 26/06/1985 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di TORINOgto avviso alle parti;1\ udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Di Maggio la pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa le scarpe in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Daniele Di Maggio la pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa le scarpe in sequestro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO DANIELE nato a TORINO il 26/06/1985 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di TORINOgto avviso alle parti;1\ udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Di Maggio la pena di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia circa le scarpe in sequestro.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi