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Ordinanza — n. 39246/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39246/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39246/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GIGLIO MICHELE nato a BARI il 25/10/1975 GIULIANI DOMENICO nato a BARI il 10/12/1957 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/06/2020 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Michele De Giglio e Domenico Giuliano erano stati condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., in Bari il 30/07/201.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena, anche in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed alla sussistenza della recidiva. In data 18/06/2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore del Di Giglio, munito di procura speciale; in data 07/09/2021 è pervenuta memoria nell'interesse del Giuliani. Il ricorso del Giuliani è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione censura formulata in modo carente risarcimento per atto illecito permesso di promuovere un procedimento penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso del Giuliani è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE GIGLIO MICHELE nato a BARI il 25/10/1975 GIULIANI DOMENICO nato a BARI il 10/12/1957 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 23/06/2020 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Michele De Giglio e Domenico Giuliano erano stati condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., in Bari il 30/07/201.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena, anche in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed alla sussistenza della recidiva. In data 18/06/2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore del Di Giglio, munito di procura speciale; in data 07/09/2021 è pervenuta memoria nell'interesse del Giuliani. Il ricorso del Giuliani è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017.

L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Inammissibile per sopravvenuta rinuncia al ricorso è, inoltre, il ricorso del Di Giglio. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00 per il Giuliani ed in euro 500,00 oer il Di Giglio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende per il Giuliani e della somma di euro 500,00 per il Di Giglio. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il