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Ordinanza — n. 39242/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic arguments rehashing lower court findings without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39242/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity, as the appellant's arguments merely repeated reasons already rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for defamation, claiming violations of law and errors in evidence evaluation, but failed to provide distinct grounds beyond the existing case record. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation between the cited decision and the new arguments, rendering it procedurally invalid under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by rehashing arguments already discussed and rejected by the court of last resort without presenting new, distinct legal grounds.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal defamation conviction repetition of arguments procedural invalidity code of criminal procedure court of cassation perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove, oltre che al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove, oltre che al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPO MARIO nato a AGROPOLI il 07/11/1967 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del O/01/2020 la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado, con cui Mario Capo era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 595, comma terzo cod. peri., in Agropoli in epoca prossima al 02/09/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove, oltre che al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto della valutazione delle prove - l'imputato era stato identificato come colui al quale era riconducibile il profilo face book sul quale era stato pubblicato il post diffamatorio, all'esito degli accertamenti della Polizia Postale, oltre che dal rilievo che il profilo suddetto conteneva foto dell'imputato e che dallo stesso erano già partite, in passato, altri post ai danni della persona offesa, da inquadrarsi in un clima di contrapposizione politica, peraltro esorbitanti dai limiti della critica legittima e dello scontro politico - con impianto motivazionale del tutto incensurabile in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente este