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Ordinanza — n. 39241/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39241/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39241/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPA SANDRO nato a PRADAMANO il 11/07/1949 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/02/2020 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, con cui Sandro Zampa era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 7, comma 1, I. 386/1990, in Udine il 02/03/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7, comma 1, I. 386/1990, in Udine il 02/03/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie immunità parziale condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPA SANDRO nato a PRADAMANO il 11/07/1949 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/02/2020 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, con cui Sandro Zampa era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 7, comma 1, I. 386/1990, in Udine il 02/03/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come il divieto di emettere assegni fosse contenuto nel provvedimento ricevuto dall'imputato personalmente, rilevando come la richiesta circostanza attenuante non fosse concedibile non essendo stato integralmente risarcito il danno. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore