Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of prior issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Bruno Orban's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for violation of law and reasoning errors regarding the facts and evidence, but the court found these grounds lacked specificity and merely repeated issues already rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by being generic or failing to correlate with the lower court's reasoning, effectively repeating issues already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORBANI BRUNO nato a MILANO il 03/02/1969 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 15/01/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Bruno O ni era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 612, 582, 583 cod. pen., in Milano, tra il 16/06/2014 ed il 24/02/2016.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la persona offesa avesse ricostruito in maniera del tutto attendibile la vicenda, e come le sue dichiarazioni fossero perfettamente confermate dal referto medico, non avendo la difesa addotto alcun motivo plausibile per il quale la persona offesa avrebbe dovuto accusare l'imputato, persona del tutto sconosciuta in precedenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore