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Ordinanza — n. 39232/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39232/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39232/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAM MOSTAFA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 20/01/1961 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/02/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Salam Mostafa era stato condannato a pena dì giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Milano il 20/02/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., in Milano il 20/02/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione legittimazione a contestare licenza motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAM MOSTAFA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 20/01/1961 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 27/02/2020 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Salam Mostafa era stato condannato a pena dì giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Milano il 20/02/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la persona offesa avesse ricostruito in maniera del tutto attendibile la vicenda, ricordando come la propria moglie fosse apparsa intimorita nell'ascoltare quanto verificatosi, e come la versione della persona offesa fosse stata confermata da un collega di lavoro che era intervenuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore