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Ordinanza — n. 39229/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAVASI MICHELA nato a TREVIGLIO il 11/12/1987 RAVASI MASSIMO nato a CASSANO D'ADDA il 20/09/1960 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 04/03/2020 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Michela Ravasi e Massimo Ravasi erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Cassano D'Adda il 09/07/2016, a ciascuno rispettivamente ascritto, riduceva la pena nei confronti di entrambi gli imputati.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 13-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., in Cassano D'Adda il 09/07/2016, a ciascuno rispettivamente ascritto, riduceva la pena nei confronti di entrambi gli imputati.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito azione civile reati violenti riscossione di pene pecuniarie riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 13-bis cod. pen
Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove, oltre che alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 13-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00, P.Q.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAVASI MICHELA nato a TREVIGLIO il 11/12/1987 RAVASI MASSIMO nato a CASSANO D'ADDA il 20/09/1960 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 04/03/2020 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Michela Ravasi e Massimo Ravasi erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., in Cassano D'Adda il 09/07/2016, a ciascuno rispettivamente ascritto, riduceva la pena nei confronti di entrambi gli imputati.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove, oltre che alla mancata applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 13-bis cod. pen. I ricorsi sono inammissibili, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come le persone offese avesse ricostruito in maniera del tutto attendibile la vicenda, che le loro versioni risultano confermate da tre testi presenti ai fatti ed alle stesse ammissioni degli imputati in sede di interrogatorio, ricordando come il contenuto gravemente minaccioso delle frasi pronunciate e l'uso di un bastone non consentissero il ricorso alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00, P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensor