Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39222/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as arguments merely repeat lower court findings without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked specificity and merely repeated reasons already rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for assault, claiming violations of law and flaws in evidence evaluation, but failed to provide distinct grounds beyond those previously discussed. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under Article 591 of the Criminal Procedure Code, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already rejected by the court of last instance without establishing new legal issues or logical flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments Criminal Procedure Code court costs judicial review evidence evaluation lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv, 237596).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 02/04/1992 avverso la sentenza del 30/10/2019 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 30/10/2019 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Antonio Piccirillo era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa, per il reato di cui agli artt. 81, corna secondo, 612, 582 cod. peri., in Grottaglie il 13 e 14/10/2012.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez, 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez, 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv, 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto della valutazione delle prove - alla luce delle querela e delle sít acquisite su accordo delle parti, oltre che della relazione di P.G., da cui si evince anche la durata delle lesioni - con impianto motivazionale del tutto incensurabile in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il