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Ordinanza — n. 39221/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39221/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39221/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNEO NICOLA nato a NAPOLI il 05/10/1981 'ANNE) GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/10/1958 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/02/2019 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui Nicola Ianneo e Giovanni Ianneo erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 473 cod. pen., in Giugliano il 24/02/2015.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39221/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati personalmente hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili, in quanto sottoscritti personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695).

Parole chiave

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contraffazione di merci requisito della firma motivi di cassazione ricorso per cassazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili, in quanto sottoscritti personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNEO NICOLA nato a NAPOLI il 05/10/1981 'ANNE) GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/10/1958 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 21/02/2019 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, con cui Nicola Ianneo e Giovanni Ianneo erano stati condannati a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 473 cod. pen., in Giugliano il 24/02/2015.

Gli imputati personalmente hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili, in quanto sottoscritti personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il Preside