Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying their legal complaints. Although the appellant alleged violations regarding the lack of consideration for acquittal grounds, the court found the reasoning in the appealed judgment logically sound and the appellant's arguments vague. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific factual elements supporting the legal complaints, thereby preventing the reviewing judge from identifying the grounds for the challenge.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMACI PAVLIN nato il 10/02/1993 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/10/2019 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, con cui Pavlin Smaci era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497-bis, cod. pen., in Rimini il 10/09/2016. Nell'interesse dell'imputata è stato pro, posto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata valutazione di cause di proscioglimento.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il Pres