Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39218/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding necessity defense under Article 54 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39218/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Carla Fresta's appeal inadmissible due to a lack of specificity in her arguments. She challenged the appellate court's reduction of her sentence for theft by claiming necessity under Article 54 of the Penal Code, but failed to distinguish her claim from mere economic hardship. The court ruled that her arguments merely repeated those already rejected by the lower courts without providing new, specific grounds for the necessity defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 cod. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity if the grounds cited merely repeat those already discussed and rejected by the court of appeal without establishing a new logical correlation or specific factual distinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity necessity defense Article 54 Penal Code inadmissible appeal repetition of arguments ristrettezza finanziaria stato di bisogno motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 54 cod. pen
Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESTA CARLA nato a ROMA il 04/11/1966 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 04/11/2019 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Carla Fresta era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 19/02/2015, rideterminava la pena nei confronti dell'imputata. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come lo stato di necessità non possa essere confuso con una condizione di disagio economico, in assenza di dimostrazione di attualità ed inevitabilità del pericolo di un danno grave alla persona. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore