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Ordinanza — n. 39217/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion lacks reviewability absent arbitrariness or illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39217/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luca Santonicola's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for multiple criminal offenses. Santonicola argued that generic mitigating circumstances were improperly denied, claiming a violation of law and defective reasoning regarding the comparison of opposing circumstances. The court ruled that such discretionary sentencing evaluations fall outside cassation review unless they result in pure arbitrariness or illogical reasoning, finding the lower court's justification sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Sentencing evaluations involving the comparison of mitigating and aggravating circumstances are discretionary acts of the trial court that escape cassation review unless they constitute pure arbitrariness or illogical reasoning, provided they are supported by adequate motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing discretion cassation inadmissibility mitigating circumstances arbitrariness standard procedural economy recidiva nell'infrazione attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONICOLA LUCA nato a BOLOGNA il 08/08/1990 avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 04/07/2019 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, con cui Luca Santonicola era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 99, comma quarto, 582, 585 cod. pen., 4 I. 110/75, in in Forlì, 11 18/12/2017. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il Presid