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Ordinanza — n. 39216/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding attempted crime qualification and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39216/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant challenged the conviction for attempted theft and an alleged aggravating circumstance, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without providing new, specific analysis or correlation to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without establishing a new logical connection to the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specificity cassation inadmissibility attempted crime aggravating circumstances repetition of arguments procedural defect costs of proceedings tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZA THAYMARA nato a SIRACUSA il 10/09/1991 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 02/10/2019 la Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado, con cui Thaymara Rizza era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 624-bis cod. pen., in Siracusa il 11/04/2012. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla qualificazione della condotta come tentativo ed alla sussistenza della contestata aggravante.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto della valutazione delle prove - la refurtiva era stata recuperata solo in seguito all'intervento della Polizia, mentre la contestazione circa la sussistenza dell'aggravante si baserebbe su una mera supposizione indimostrata, ossia che l'imputata avrebbe visto solo di spalle la persona offesa, non rendendosi conto della sua età - con impianto motivazionale del tutto incensurabile in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il Presidente Rossella Catena Stefano Palla t) - °tn DEPOSITATA IN CANCELLERIA A O 2