Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39215/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39215/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the lower court. The appellant challenged the reduction of his sentence for attempted burglary, arguing violations of law and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unrelated to the specific reasoning of the appellate judgment, which had thoroughly analyzed the evidence and facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of last resort without providing new specific arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments attempted burglary sentencing reduction tentato furto assicurazione contro il furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTIS ROBERTO nato a CAGLIARI il 06/03/1968 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/10/2019 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Roberto Montis era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 1 cod. pen., in Sesto Fiorentino, riduceva la pena nei confronti dell'imputato.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove, oltre che al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto della valutazione delle prove, rilevando come non potesse qualificarsi tentata violazione di domicilio la condotta dell'imputato che si era introdotto, senza alcuna plausibile giustificazione, nell'abitazione altrui, forzandone una finestra, in compagnia di un soggetto datosi alla fuga all'arrivo della Polizia, non potendosi in alcun modo desumere che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale sarebbe stato irrisorio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore