Cassation appeal dismissed for lack of specificity as arguments merely repeat lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Angela Giannoni's appeal inadmissible because her complaints lacked the required specificity under Italian criminal procedure law. She challenged the conviction for theft by arguing violations of law and errors in evidence evaluation, but the court found her arguments merely repeated those already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected for failing to provide new grounds distinct from the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing new arguments or logical corrections.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONI ANGELA nato a PISTOIA il 10/09/1966 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 20/09/2019 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, con cui Angela Giannoni era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in Bottegone il 02/04/2013. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchítano, Rv, 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto della valutazione delle prove, ossia delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute del tutto attendibili, oltre che confermate dalla deposizione del teste Belli. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il