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Ordinanza — n. 39213/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against criminal sentencing are inadmissible as sentencing discretion belongs to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39213/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling that sentencing falls within the trial court's discretion. The defendants argued for a new evaluation of the sentence's appropriateness, but the court held that such assessments are reserved for the judge of merit. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals challenging the determination of criminal penalties are inadmissible because sentencing discretion belongs exclusively to the trial court, requiring detailed justification only when the sentence deviates significantly from the statutory range.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion cassation inadmissibility pena congrua standard trial court authority procedural costs award revisione della sentenza penale adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUDESCU RAZVAN ALEXANDRU nato il 15/02/1994 LUCAN ALEXANDRU TIBERIU nato il 24/12/1982 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/05/2019 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Budescu Razvan Alexandru e Lucan Alexandru Tiberiu erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Cuneo il 05/05/2015 ed il 15/05/2015.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena. I ricorsi sono inammissibili, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena è stata inflitta in aumento minmo per la continuazione con i fatti di altra sentenza irrevocabile - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore