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Ordinanza — n. 39212/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the sentencing discretion belongs to the trial court. The appellant challenged the sentence for robbery and related offenses, arguing violations of law regarding the penalty's proportionality. The court held that unless the sentence is significantly higher than the statutory range, a detailed justification is unnecessary, and the trial judge's assessment falls within their discretionary authority.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal penalties, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the court of first instance, rendering cassation complaints regarding the congruity of the sentence inadmissible absent arbitrary reasoning or significant deviation from the statutory scale.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility penal code provisions proportionality of sentence trial court authority revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUNAFAA MOHAMED nato il 24/03/1984 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 17/12/2019 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Bounafaa Mohamed era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 624-bis, 56, 624-bis, 625 n. 2, 624-bis, cod. pen., in Basaluzzo, il 28/05/2014, il 05/06/2014 ed il 31/05/2014.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena è stata inflitta in aumento ritenuto del tutto congruo per la continuazione con i fatti di altra sentenza irrevocabile - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensor