Ordinanza — n. 39210/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU DRAGOS CONSTANTIN nato il 21/04/1988 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/05/2019 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Ungureanu Dragos Constantin era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Torino il 24/12/2016. Nell'interesse dee? imputatOè stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla motivazione per relationem.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU DRAGOS CONSTANTIN nato il 21/04/1988 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 28/05/2019 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui Ungureanu Dragos Constantin era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Torino il 24/12/2016. Nell'interesse dee? imputatOè stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla motivazione per relationem.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che non si limita affatto ad indicare per relationem la decisione del primo giudice, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estensore Il Pre