Ordinanza — n. 39209/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO FRANCESCO nato a MONTEIASI il 19/09/1978 LEcce avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto (0,:rvt -r~t, Con sentenza del 29/04/2019 la Corte d'Appello di Leccconfermava la sentenza di primo grado, con cui Francesco Semeraro era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Monteiasi il 28/07/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove, oltre che al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39209/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata dà atto che essa è inapplicabile alla fattispecie in esame, considerata le pena edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO FRANCESCO nato a MONTEIASI il 19/09/1978 LEcce avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto (0,:rvt -r~t, Con sentenza del 29/04/2019 la Corte d'Appello di Leccconfermava la sentenza di primo grado, con cui Francesco Semeraro era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Monteiasi il 28/07/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato ed alla valutazione delle prove, oltre che al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricostruito in maniera del tutto accurata ed analitica la vicenda processuale, dando conto della valutazione delle prove - l'imputato era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed era stato riconosciuto dal marito della persona offesa - con impianto motivazionale del tutto incensurabile in questa sede, essendo stato del tutto logicamente ritenuto che la persona offesa avesse quanto meno il legittimo possesso dell'immobile, posto che vi aveva fatto installare le telecamere e non comprendendosi per quale ragione l'imputato, se fosse stato il proprietario, avrebbe dovuto accedere al giardino dalla proprietà confinante.
Quanto alla causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata dà atto che essa è inapplicabile alla fattispecie in esame, considerata le pena edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il Componente estens